Soggetti obbligati
Sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione:
- I chiamati all’ereditĂ (per legge o per testamento, anche se non hanno ancora accettato l’ereditĂ , purchĂ© non vi abbiano espressamente rinunziato),
- I legatari ovvero i loro rappresentanti legali
- Gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta
- Gli amministratori dell’ereditĂ
- I curatori delle ereditĂ giacenti e gli esecutori testamentari
- I trust.
In presenza di più eredi è sufficiente che uno solo presenti la dichiarazione che sarà valida per tutti.
Soggetti esonerati
Non c’è obbligo di dichiarazione se l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l’attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari. Queste condizioni possono venire a mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie.
Attenzione:
Gli eredi e i legatari che hanno presentato la dichiarazione di successione in cui sono indicati beni immobili sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione ai fini dell’imposta municipale propria (Imu). Spetta, infatti, agli uffici dell’Agenzia delle Entrate, competenti a ricevere la dichiarazione di successione, trasmetterne copia a ciascun Comune in cui sono ubicati gli immobili
Come e quando
La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.
è necessario compilare l’apposito modulo (modello 4) disponibile presso gli uffici dell’Agenzia e successivamente presentarlo all’ufficio nella cui circoscrizione era fissata l’ultima residenza del defunto.
Attenzione:
i dati catastali relativi agli immobili oggetto della dichiarazione di successione vengono acquisiti d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate; i contribuenti non sono, quindi, più tenuti ad allegare alla dichiarazione gli “estratti catastali” (risoluzione n. 11/E del 13 febbraio 2013).
Se si utilizza un modello differente, la dichiarazione risulta nulla.
Se il defunto non aveva la residenza in Italia, la denuncia di successione deve essere presentata all’ufficio dell’Agenzia nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana.
Se non si è a conoscenza di quest’ultima, la denuncia va presentata alla Direzione Provinciale II di ROMA – Ufficio Territoriale ROMA 6 –
EUR TORRINO, in Via Canton 20 – CAP 00144 Roma.
L’ufficio restituisce al dichiarante:
- Una ricevuta di accettazione
- Le copie necessarie per le volture catastali
Per il rilascio di ulteriori copie conformi della dichiarazione presentata che, ad esempio, potrebbero essere richieste dalle banche per svincolare titoli, è necessario munirsi di contrassegni telematici (ex marca da bollo).
Attenzione:
Entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione è necessario presentare la richiesta di voltura degli immobili agli uffici provinciali – Territorio dell’Agenzia.
All’atto della richiesta devono essere forniti i dati richiesti (vedi/stampa elenco in fondo a questa pagina) e deve essere versato l’importo necessario a coprire le spese di inizio della pratica.
Il Servizio è a pagamento.